LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO – Modifiche alle procedure dal 2014

 

L’Inps, con circolare n.176 del 18 dicembre, ha illustrato le modifiche introdotte nelle procedure automatizzate relative al lavoro accessorio, in particolare per quanto concerne il parametro di riferimento economico che qualifica il lavoro accessorio.
Con la circolare n.177/13 del 19 dicembre, invece, l’Istituto ha illustrato le nuove modalità di invio della comunicazione obbligatoria di inizio attività.

Limiti economici
Si ricorda che la nuova normativa sui buoni lavoro, introdotta dal D.L. n.76/13, ha modificato sostanzialmente il parametro di riferimento economico che qualifica il lavoro accessorio, spostando dal committente al prestatore il soggetto a cui riferire tale nuovo limite, che rappresenta un elemento fondamentale per la qualificazione delle prestazioni.
Il compenso complessivamente percepito dal prestatore nel corso di un anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) non può essere superiore:
• a € 5.000,00, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a € 6.666,00 lordi;
• a € 2.000,00 per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a € 2.666,00 lordi;

Alla luce di questo, le procedure telematiche di calcolo e di presentazione dei compensi ricevuti dal prestatore sono state revisionate e adeguate ai requisiti previsti dalla norma, sviluppando specifiche funzionalità che consentono di visualizzare i compensi sia ala committente sia al lavoratore.
In considerazione del periodo transitorio di validità della precedente disciplina con riferimento ai voucher acquistati entro il 18 luglio 2012, le procedure mettono a disposizione dei committenti e dei prestatori, per gli anni 2013 e 2014, tabelle separate per i compensi rientranti nella normativa previgente e/o in quella attuale.
Gli estratti conto accessibili in procedura presentano i compensi riscossi in base allo stato di rendicontazione dei voucher incassati trasmesso all’Istituto dai soggetti che gestiscono il servizio di riscossione (Poste, Tabaccai, Banche popolari), che può scontare un disallineamento di tipo tecnico rispetto alla data effettiva del pagamento al prestatore.
Inoltre, i voucher possono essere riscossi dal prestatore nel corso del periodo di validità, pertanto il relativo compenso può non essere presente nell’estratto conto del prestatore.

Rimane quindi fermo l’obbligo di dichiarazione dei prestatori di non superamento dei limiti economici, con riferimento sia ai voucher riscossi che a quelli ricevuti, ma non ancora incassati, nell’anno solare.

Le nuove funzionalità messe a disposizione dei committenti, dei delegati autorizzati e dei prestatori di lavoro, saranno disponibili nell’elenco di tutti i Servizi Online, nella sezione Lavoro Accessorio, all’interno del sito www.inps.it.
Committenti: accedendo alla sezione per Committenti/Datori di Lavoro (accesso con PIN), sarà disponibile il nuovo Estratto Conto Prestatore, dove un committente potrà visionare i compensi lordi totali percepiti dal prestatore in riferimento a tutti i committenti, specificando l’anno di riferimento e il codice fiscale del prestatore.
Delegati: sono disponibili tutte le funzionalità descritte per i committenti, nella sezione Consulenti, associazioni e delegati (accesso con PIN).
Prestatori: la nuova funzionalità di Estratto Conto Committenti consentirà al lavoratore, specificando l’anno di riferimento, di visionare i compensi lordi da lui percepiti da ogni datore di lavoro, ovvero da uno di essi. Per accedere all’area dedicata nella sezione Prestatori basterà il proprio codice fiscale ed un codice identificativo di un voucher.
Sarà visualizzabile anche l’elenco di tutte le prestazioni lavorative effettuate e registrate negli archivi dell’Inps.

Comunicazione di inizio attività
I committenti, prima dell’inizio della prestazione, sono tenuti ad effettuare la comunicazione di inizio attività, indicando i dati anagrafici ed il codice fiscale propri e del lavoratore, il luogo di svolgimento della prestazione ed il periodo presunto di attività. Fino ad ora, per i voucher cartacei distribuiti dall’Inps, tale comunicazione era inviata all’Inail per fax o tramite il sito, mentre per gli altri canali di distribuzione dei voucher (tabaccai, banche, poste, procedura telematica) la stessa era trasmessa direttamente all’Inps tramite contact center o il sito.
Dal 15 gennaio 2014 anche le comunicazioni relative a voucher cartacei distribuiti dall’Inps dovranno essere effettuate con i canali già attivi per le altre tipologie di buoni:
• procedura informatica del sito Inps, accessibile o con PIN o con codice fiscale e codice di controllo del voucher;
• contact center al numero 803164 da fisso o 06164164 da cellulare;
• sede Inps.
Quindi, dalla data evidenziata, la dichiarazione di inizio attività lavorativa e le comunicazioni di eventuali variazioni, dovranno essere comunicate direttamente all’Inps ed esclusivamente con modalità telematica.
Dalla stessa data non saranno più operativi il fax e la sezione del sito Inail dedicati, che saranno disattivati.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.