LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO (VOUCHER)

 

SCHEDA TECNICA OPERATIVA – LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO

Post D.Lgs. n.81/2015, circolare INPS n.149 del 12/08/2015, nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.33 del 25/06/2015 e Messaggio INPS n.8628/2016

A cura di Salvatore Cardella ed Elisa Paolieri

NOZIONE

Le prestazioni di lavoro accessorio sono attività lavorative svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione e che possono essere rese senza l’istaurazione di un rapporto di lavoro. Il D.Lgs. n.81/2015, entrato in vigore il 25 giugno 2015, per dar seguito al riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, negli articoli dal 48 al 50, rivisita il lavoro occasionale accessorio aggiornando:

        la “definizione ed il campo di applicazione”;

        la disciplina del lavoro accessorio”;

        il “Coordinamento informativo ai fini previdenziali”.

Il 12 agosto 2015 l’INPS, con la Circolare n.149, affronta le novità apportate dal D.Lgs. n.81/2015 con particolare attenzione ai seguenti aspetti:

        limiti economici;

        modalità di acquisto dei voucher;

        comunicazione telematica dell’inizio della prestazione

DEFINIZIONE, CAMPO DI APPLICAZIONE E LIMITI DI UTILIZZO

Dal 25 giugno 2015 viene aumentato il limite annuale dei compensi che possono essere percepiti dal lavoratore e vengono definite “prestazioni di lavoro accessorio” quelle attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000,00 euro nel corso dell’anno civile. Viene infatti sostituito “l’anno solare” con “l’anno civile” e dunque il periodo da prendere in considerazione per la tracciabilità è quello intercorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Rimane invariato il limite economico rivalutato dalla circolare INPS n.77/2015 di 2.020,00 euro netti (2.693,00 euro lordi) per le prestazioni svolte nei confronti del singolo committente imprenditore e professionista.

Non sarà più oggetto di proroga annuale la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali di svolgere prestazioni di lavoro accessorio nel limite di 3.000,00 euro netti (4.000,00 euro lordi) per anno civile perché, come previsto dal comma 2 dell’art.48, viene inserita stabilmente.

Il limite di 7.000,00 euro netti (9.333 euro lordi) e tutti gli altri limiti economici previsti dalla norma devono intendersi al netto delle trattenute previdenziali, assistenziali e a titolo di gestione del servizio contenute nel valore nominale del buono lavoro.

Per il committente, in caso di superamento dei limiti economici, è prevista la trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con applicazione delle sanzioni civili e amministrative.

Visto il numeroso ricorso al lavoro occasionale accessorio ed in considerazione che il committente non può essere in grado di conoscere la situazione economica soggettiva del prestatore cliccando sul seguente link è possibile scaricare la “dichiarazione di responsabilità” nella quale il lavoratore si impegna a comunicare tempestivamente l’eventuale imminente superamento dei limiti economici.

Il comma 6 dell’art.48, consolidando quanto previsto dalle precedenti circolari del Ministero del Lavoro, vieta espressamente il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi che saranno individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentite le parti sociali.

Si evidenzia che il comma 1 dell’art.48 elimina la parola “commerciali” quando tratta di “imprenditori o professionisti” e secondo quanto comunicato con messaggio INPS n.8628/2016 con il termine imprenditore si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato l fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

L’espressione “imprenditori” risulta comprensiva di tutte le categorie disciplinate dall’ art. 2082 e ss. del codice civile, dalla cui lettura congiunta è possibile, tuttavia, individuare una serie di soggetti che, pur operando con Partita IVA e/o codice fiscale numerico, non sono da considerarsi imprenditori e, dunque, non sono soggetti alle limitazioni sopra illustrate. A titolo non esaustivo si indicano i seguenti soggetti: Committenti pubblici; Ambasciate Partiti e movimenti politici; Gruppi parlamentari; Associazioni sindacali; Associazioni senza scopo di lucro; Chiese o associazioni religiose; Fondazioni che non svolgono attività d’impresa; Condomini; Associazioni e società sportive dilettantistiche; Associazioni di volontariato e i Corpi volontari; Comitati provinciali e locali della Croce Rossa, Gialla, Verde e Azzurra, AVIS, etc. (Messaggio Inps n. 8628/2016).

Sulla definizione di “professionista” non esiste invece alcun dubbio in quanto disciplinato dall’art.53 del TUIR.

MODALITA’ DI ACQUISTO DEI VOUCHER E MISURA

Un’importante novità è introdotta dall’art.49, comma 1, che prevede, per i committenti imprenditori o professionisti l’obbligo di acquistare i buoni di lavoro occasionale accessorio esclusivamente con le seguenti modalità telematiche:

        procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico);

        Tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS-FIT (Federazione Italiana Tabaccai) *;

        Servizio internet Banking di Intesa Sanpaolo;

        Banche Popolari abilitate

Gli altri Committenti potranno invece acquistare i buoni per lavoro occasionale accessorio, oltre che per mezzo dei canali sopra riportati, anche presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale.

Non potranno più essere acquistati i buoni lavoro cartacei presso le sedi INPS.

In attesa del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui al comma 1 dell’art.49 del D.Lgs. n. 81/2015 viene riconfermato che il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente rappresentative sul piano nazionale.

Resta la possibilità per le parti di concordare un maggior compenso orario.

*nel caso di acquisto di voucher da parte di società per mezzo della procedura Tabaccai è necessario l’abbinamento preventivo all’INPS del codice fiscale del Legale Rappresentante con la Partita IVA della Società. Il modello SC53 da utilizzare è scaricabile dal seguente link . Scaricato, compilato e sottoscritto, unitamente al documento d’identità del Legale Rappresentante al fine di ottenere l’abbinamento dovrà essere presentato all’INPS in modalità cartacea o a mezzo e-mail.

COMUNICAZIONE TELEMATICA DELL’INIZIO DELLA PRESTAZIONE

Novità del D.Lgs. n. 81/2015 relativamente alla comunicazione telematica riguarda i committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionale di tipo accessorio. Questi saranno tenuti, come specificato dalla circolare del Ministero del Lavoro, dopo l’implementazione delle procedure informatiche ad effettuare, prima dell’inizio della prestazione lavorativa, ad effettuare la comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro competente attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica.

Ad oggi pertanto, in attesa di tale implementazione, le comunicazioni di inizio e variazione della prestazione di lavoro accessorio devono essere inviate all’INPS mediante i seguenti canali:

     –        Contact Center INPS/INAIL (Tel. 803.164)

        Dal sito internet INPS cliccando sul seguente link (collegamento diretto alla pagina della procedura dal sito di Studio

La comunicazione dovrà contenere i dati anagrafici, comprensivi del codice fiscale del committente e del prestatore di lavoro, nonché del luogo di svolgimento della prestazione, indicando a tal fine i giorni/periodi di svolgimento della prestazione (non superiore a 30 giorni).

Novità introdotta da agosto 2015, all’interno della procedura telematica, a cui fare attenzione, è il campo obbligatorio da compilare e relativo all’importo presunto che sarà corrisposto al prestatore per il periodo oggetto della comunicazione.

PAGAMENTO DEL COMPENSO AL LAVORATORE E TRATTAMENTO FISCALE, ASSICURATIVO E FISCALE

Come previsto dal comma 4, art.49 del D.Lgs.81/2015, il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso successivamente all’accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. I compensi per prestazioni di lavoro accessorio sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

I prestatori di lavoro accessorio sono assicurati presso l’INAIL per gli infortuni e le malattie professionali e versano la contribuzione all’INPS per la maturazione dell’anzianità contributiva ai fini pensionistici .