Vademecum Tirocini Anno 2014

1) Definizione di tirocinio ai sensi della L. n. 32/2002

 

Il  tirocinio è una misura di accompagnamento al lavoro finalizzata a creare un contatto diretto tra una persona in cerca di lavoro ed un’azienda allo scopo sia di permettere al tirocinante di acquisire un’esperienza per arricchire il proprio curriculum sia di favorire una possibile costituzione di un rapporto di lavoro con l’azienda ospitante. Il tirocinio formativo e di orientamento non curriculare consiste in un periodo di formazione professionale o anche di mero orientamento al lavoro.

 

Tali  tirocini sono soggetti all’obbligo di comunicazione ai Centri per l’impiego

 

 

2) Tipologie di tirocinio:

• Tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità; 

• Tirocini di inserimento destinati ai soggetti inoccupati;

• Tirocini di reinserimento destinati ai soggetti disoccupati e ai lavoratori in mobilità, e tirocini di formazione destinati ai soggetti in cassa integrazione guadagni e in deroga;

 

3) Modalità di applicazione

• Il soggetto ospitante deve erogare al/alla tirocinante un rimborso spese forfetario di almeno € 500,00 mensili lorde, l’erogazione del rimborso dovrà avvenire su base mensile o bimestrale.

• Progetto GiovaniSì. La Regione Toscana eroga un contributo rivolto ai tirocinanti: a.a) nella fascia di età 18/30 anni non compiuti di € 300,00 mensili su richiesta del soggetto ospitante in virtù di co-finanziamento;

b.b) per i soggetti disabili (l.68/99), per i soggetti svantaggiati ai sensi della 381/91 e per le vittime di tratta, “rifugiati”, titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, profughi, di € 500,00 mensili su richiesta del soggetto ospitante;

c.• Il tirocinio non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo;

d.• I tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale dell’azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione aziendale;

e.• I tirocinanti non possono essere utilizzati per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;

f.• L’impresa ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante;

g.• L’impresa ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

h.• L’impresa deve essere in regola con la normativa di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

i.• L’impresa non deve avere effettuato licenziamenti per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei ventiquattro mesi precedenti l’attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative; 

j.• L’impresa ospitante non deve avere procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio;

k.• L’impresa ospitante deve adempiere agli obblighi assicurativi relativi alla posizione INAIL ed alla Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.);

l.• Il numero di tirocini attivati annualmente deve essere proporzionato alle dimensioni dell’azienda ospitante:

 

1.a.a. per le aziende senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l’attivazione di un tirocinio, salvo che per le aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale indicate nell’articolo 8 e nell’allegato A del regolamento 55/R 2009, attuativo della legge regionale 53 /2008,  per le quali è consentito un tirocinante;

b.b. per le aziende fino a sei dipendenti a tempo indeterminato è consentito un tirocinante;

c.c. tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato sono ammessi due tirocinanti;

d.d. per le aziende dai venti dipendenti e oltre un massimo di tirocini non superiore al dieci per cento del personale dipendente a tempo indeterminato.

e.e. Ai fini del computo del numero dei tirocinanti i soci lavoratori sono considerati dipendenti a tempo indeterminato.

f.f. I tirocini attivati con soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 68/99 non rientrano nel computo del numero dei tirocini attivabili.

 

 

4) Funzione del Tutor

 

Il soggetto promotore nomina un tutor responsabile delle attività didattico – organizzative che ha altresì la funzione di raccordo tra l’ente di appartenenza e i soggetti ove si svolge l’attività di tirocinio (ed è responsabile dell’applicazione della convenzione).

 

L’azienda ospitante per ogni tirocinante nomina un tutor scelto tra i propri dipendenti assunti a tempo indeterminato (che non può essere il legale rappresentante ad eccezione degli artigiani) competente per quello specifico profilo professionale, che è responsabile del piano formativo e dell’inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dalla convenzione.

 

 

 

 

 

 

 

5) Durata

 

La durata del tirocinio deve essere diversificata a seconda delle mansioni da acquisire:

 

Periodo minimo 2 mesi massimo 6 mesi proroghe comprese.

 

E’ fatta salva la possibilità di una durata fino a 12 mesi per i soggetti laureati (per le tipologie b e c) e per i soggetti svantaggiati (punto 3, lett.b ); fino a 24 mesi per i soggetti disabili (l.68/99). Le ore massime previste nel progetto formativo devono essere inferiori al massimo previsto da CCNL applicato del soggetto ospitante.

 

6) Doveri dell’azienda ospitante:

a.• assicurare il tirocinante all’Inail;

b.• assicurare il tirocinante per RCT;

c.• comunicare almeno un giorno prima l’inizio del tirocinio l’avviamento dello stage attraverso la procedura on-line (Nota Min. Lav. 2007); consultare il proprio commercialista /consulente/ ufficio del personale); 

d.• la proroga è possibile una sola volta per tirocinio e la richiesta deve essere presentata dalla scadenza del primo periodo di tirocinio e redatta su modulistica fornita dal Centro per l’Impiego, non saranno più accettate pratiche se consegnate dopo queste scadenze;

e.• in caso di interruzione del tirocinio comunicarlo al Centro per l’Impiego entro 5 giorni dalla fine attraverso la procedura on –line.

 

 

7) Per le Aziende che hanno partecipato al Progetto GiovaniSì ricordiamo :

•• il pagamento della borsa va effettuato ogni mese o al massimo ogni 2;

•• al termine del tirocinio va allegata alla domanda di rimborso (all.3) la seguente documentazione:

 

a.a) bonifici bancari/postali/assegno circolare attestanti l’avvenuto pagamento della borsa di studio al tirocinante la Regione Toscana non accetta gli assegni bancari né il contante ai fini del rimborso pertanto si invitano le aziende a non utilizzare queste modalità di pagamento;

b.b) relazione finale sul periodo di tirocinio del tutor del soggetto ospitante che attesti la regolarità delle attività svolte, con particolare riferimento al progetto formativo e documento d’identità del responsabile aziendale;

c.c) registro di presenze; 

d.d) Il rimborso della quota della borsa di studio a titolo di rimborso spese, può avvenire solo se il tirocinante ha effettuato almeno il 70% delle ore di presenza, previste dal progetto formativo

e.e) Non sono ammesse altre forme di pagamento né pagamenti che vanno oltre il bimestre.

f.• la richiesta di rimborso (all.3) deve essere consegnata al Centro per l’Impiego – sportello tirocini entro e non oltre 30gg. dal termine del tirocinio.

g.• In caso di assunzione a tempo indeterminato al termine del tirocinio, il soggetto ospitante potrà ricevere un contributo dalla Regione Toscana di  8.000,00 €  e di 10.000 €  in caso di soggetti disabili o svantaggiati. Tale richiesta deve essere fatta direttamente alla Regione.

h.• In caso di assunzione a tempo determinato full time al termine del tirocinio (contratto non inferiore a 2 anni) il contributo è concesso nella seguente misura: 

 

 

a) € 4.000,00 per assunzione tirocinanti da 18 a 30 anni non compiuti;

 

b) € 5.000,00 per assunzioni tirocinanti, di cui art. 17 ter comma 8, della l.r. 32/2002;

 

Se si tratta di assunzione a tempo determinato part time con percentuale di orario pari ad almeno il 50% dell’orario full time , il contributo sarà erogato nella misura del 50%