Domande Frequenti

Assegni per il Nucleo Familiare

Fino al 31 marzo 2019 per chiederli era necessario compilare in ogni sua parte il Modello per gli assegni familiari e consegnarlo al proprio datore di lavoro. A decorrere dal 1° aprile 2019, la domanda di Assegno per il Nucleo Familiare dei dipendenti privati di aziende non agricole deve essere presentata direttamente all’INPS esclusivamente in modalità telematica.

L’importo dell’assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo.

Gli Assegni vengono erogati dal proprio datore di lavoro in qualità di sostituto, per conto dell’INPS.

Per aver diritto agli assegni familiari è necessario che il reddito del nucleo familiare sia costituito per almeno il 70% da “Reddito di lavoro dipendente e assimilato”, pertanto è necessario effettuare tale verifica preventiva.

Si, tuttavia è necessario chiedere la preventiva autorizzazione all’INPS. E’ necessario accedere al sito dell’INPS e tramite il “PIN Dispositivo” è possibile fare richiesta di autorizzazione ad includere i figli nel proprio nucleo familiare. Successivamente sarà recapitato al dipendente il modulo di autorizzazione che dovrà essere consegnato al datore di lavoro. In caso di difficoltà potete anche recarvi presso un patronato o un consulente del lavoro per espletare tale pratica.

Buste Paga

In calce alla busta paga è presente la suddivisione delle ferie e dei permessi in “residuo anno precedente”, “goduti”, maturati”, “residui”. Occorre tenere sempre conto del contatore “residui”

Perché la maggior parte dei contratti collettivi non prevedono il pagamento della Pasqua in quanto non è considerata festività

Certificazione Unica

Alla risposta non ci sono dubbi: se hai 2 o più CU, sei obbligata/o a presentare la dichiarazione dei redditi, tramite modello Unico o modello 730.

Ci sono alcuni casi nei quali la presentazione della dichiarazione non è obbligatoria.

L’obbligo viene meno nei casi in cui non ci siano imposte da versare o siano state già interamente e correttamente trattenute dal sostituto d’imposta oppure perché le imposte non sono dovute in origine (nel caso di redditi esenti, come le pensioni di invalidità). Anche in caso di esonero però può essere presentata per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti.

In generale, i contribuenti esonerati sono quelli che hanno esclusivamente redditi da abitazione principale o altri fabbricati non locati, da lavoro dipendente e da pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta, redditi soggetti ad imposta sostituiva con esclusione però della cedolare secca o redditi soggetti a ritenuta alla fonte (interessi cui conti correnti).

ATTENZIONE!!! La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.

In particolare chi lavora come colf/badante e può aver diritto al bonus Irpef di 80/100 euro mensili che verrà riconosciuto presentando la dichiarazione.

Chi nell’anno precedente ha percepito l’indennità di disoccupazione, fa bene a verificare la corretta applicazione delle detrazioni applicate.

Sempre in caso di NaSPi e/o Cassa Integrazione, chi nell’anno precedente ha percepito sia lo stipendio che l’indennità o l’ammortizzatore sociale, avrà due CU (Certificazione unica, ex modello CUD): una del datore di lavoro e una dell’INPS e in questo caso è obbligatorio presentare la dichiarazione dei redditi, ma anche chi ha percepito solo la disoccupazione, può presentare il modello 730 indicando l’INPS come sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio, ottenendo prima eventuali rimborsi e verificando con i nostri operatori la corretta applicazione delle detrazioni applicate dall’Inps.

L’esonero dipende dalla tipologia di reddito e da un limite massimo di reddito percepito nell’anno precedente. per chiarezza, riportiamo la guida al 730:

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna.
L’esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus Irpef.
TIPO DI REDDITO CONDIZIONI
Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)
Lavoro dipendente o pensione 1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbli­gato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio

2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale

Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non profes­sionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche
Redditi esenti. Esempi: rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli han­seniani, pensioni sociali
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca). Esempio: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili
(*) L’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale. Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’Imu

CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna.
L’esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus Irpef.

TIPO DI REDDITO LIMITE DI REDDITO

TIPO DI REDDITO LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a) CONDIZIONI
Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze (*)) 500
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (**) 8.000 Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni
Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.Le detrazioni per coniuge e familiari a carico so­no spettanti e non sono dovute le addizionali re­gionale e comunale. Se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Pensione + altre tipologie di reddito (**) 8.000
Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (*) (box, cantina, ecc.) 7.500 (pensione)
185,92 (terreni)
Pensione + altre tipologie di reddito (**) 8.000 Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. Contribuente di età pari o superiore a 75 anni.

Le detrazioni per coniuge e familiari a carico so­no spettanti e non sono dovute le addizionali re­gionale e comunale. Se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.

Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (**) È escluso l’assegno periodico destinato al mantenimento dei figli 8.000
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro.
Esempi: compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale
4.800
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche 30.658,28
(*) Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’Imu.
(**) Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze.

CONDIZIONE GENERALE DI ESONERO

In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore ad euro 10,33 come illustrato nello schema seguente:
Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione:

imposta lorda (*)
– detrazioni per carichi di famiglia
– detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi
– ritenute
= importo non superiore a euro 10,33

(*) L’imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze.