TFR in busta paga dal 01 marzo 2015

 

TFR MENSILE IN BUSTA PAGA – OPZIONE PER I LAVORATORI

Si comunica che la L. n.190 del 23 dicembre (Legge di Stabilità 2015), all’art.1, co.26, prevede la possibilità per il dipendente del settore privato di richiedere al datore di lavoro l’erogazione mensile del Tfr maturato per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018.

Tale opzione, che dovrà essere oggetto di un successivo D.C.P.M. regolamentare, sarà irrevocabile per tutto il periodo, pertanto il dipendente dovrà essere messo a conoscenza che qualsiasi scelta in tal senso non potrà essere modificata fino al 30 giugno 2018

 

Tale opzione è valida anche relativamente al Tfr devoluto alla previdenza complementare.

Il Tfr mensilmente erogato sarà tassato secondo la modalità ordinaria e, pertanto, entrerà nel reddito complessivo anche per il calcolo delle detrazioni di produzione reddito e per carichi familiari oltre che per il calcolo delle addizionali regionali e comunali.

Tale somma, invece, per espressa indicazione di legge, non determinerà il reddito complessivo ai fini del calcolo del credito degli € 80,00 mensili, riproposto in modo stabile della L. n.190/14.

A tal fine è opportuno per il dipendente un’attenta verifica in merito ai benefici e ai costi di tale operazione: in particolare dovrà essere valutato se la maggiore disponibilità finanziaria della quota di Tfr mensile possa essere neutralizzata da una tassazione sfavorevole rispetto all’applicazione della tassazione separata del Tfr erogato a fine rapporto.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.